Monitoraggio semestrale Servizio Tecnico Regione Calabria

ART  11 .  Regolamento Regionale Calabria

 Per le opere disciplinate dal D.P.R. 38012001-Parte II – Capo II (legge 1086/1971), per le quali è stalo comunicato l'inizio dei lavori o la fine degli stessi, il Servizio Tecnico Regionale effettua, CON CADENZA SEMESTRALE, un MONITORAGGIO al fine di accertare l'avvenuta ottemperanza; anche temporale. a quanto disposto dagli art. 65 e 67 del DPR 38012001

(Art. 65 (R) - Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica; Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, commi 3, 5, 6 e 7) - Collaudo statico)  (ex art.  6 e 7 della legge 1086/1971) e dal D.M. 14.01.2008, informandone, in caso di inosservanza, l'amministrazione comunale sul cui territorio insistono le opere, per i provvedimenti di competenza.