Delibera ANAC perfezionamento del CIG

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2017 la Delibera ANAC n. 1 dell’11 gennaio 2017 recante “Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG”.

Dalla delibera si evince che le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di selezione del contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG, per il tramite del RUP, anche in modalità Smart, in un momento antecedente all’indizione della procedura di gara.

In particolare:

  1. a) per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato;
  2. b) per le procedure che prevedono l’invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell’invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;
  3. c) per gli acquisiti effettuati senza le modalità di cui ai punti a) e b), il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d’ordine).

Inoltre, entro il termine massimo di novanta giorni dall’acquisizione del CIG, il RUP è tenuto ad accedere nuovamente al sistema SIMOG e a inserire nell’apposita scheda le seguenti informazioni:

  1. a) la data di pubblicazione del bando, della lettera di invito in caso di procedura negoziata, o comunque la data della manifestazione della volontà di procedere all’affidamento dell’appalto (nel caso di adesione ad accordo quadro senza successivo confronto competitivo deve essere indicata la data desumibile dall’atto amministrativo che ha stabilito l’adesione);
  2. b) la data di scadenza della presentazione delle offerte (nel caso di adesione ad accordo quadro senza successivo confronto competitivo, e comunque in tutti i casi in cui non è prevista tale indicazione, deve essere indicata una data successiva a quella di cui alla lettera a);
  3. c) nel caso in cui la stazione appaltante non ha ritenuto di andare avanti con la procedura, il RUP deve provvedere alla cancellazione del CIG sul sistema SIMOG, con le modalità ivi indicate, entro il termine di cui al precedente punto.